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Dal 1° aprile non è più richiesto alcun tipo di green pass, né base né rafforzato, per l’accesso alle seguenti attività:
– consumo di cibo e bevande all’aperto;
– attività sportive outdoor;
– hotel (solo i ristoranti degli alberghi saranno accessibili con certificato verde);

dal 1° al 30 aprile 2022, l’accesso ai seguenti servizi e attività è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base:
– servizi di ristorazione svolti al banco o al tavolo, al chiuso, da qualsiasi esercizio, ad eccezione dei servizi di ristorazione all’interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati;

Obbligo di indossare le mascherine all’interno ad eccezione di quando seduti a ristorante e bar

Novità per i lavoratori

Dal 1° aprile sarà possibile per tutti, compresi gli over 50, accedere ai luoghi di lavoro con il green pass base per il quale dal 1° maggio sarà eliminato l’obbligo.

L’isolamento dei positivi

Il decreto approvato dal Consiglio dei ministri e approdato in Gazzetta ufficiale il 24 marzo recita: “A decorrere dal 1° aprile 2022 è fatto divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte alla misura dell’isolamento per provvedimento dell’autorità sanitaria in quanto risultate positive al Sars-CoV-2, fino all’accertamento della guarigione”. Tradotto in parole più semplici significa che le persone positive a un test antigenico, molecolare o autosomministrato devono restare in isolamento fino al successivo test che ne attesti la negatività.
I vaccinati dovranno restare almeno 7 giorni in isolamento e poi potranno fare un test. I non vaccinati dovranno restare in isolamento per almeno 10 giorni, al termine dei quali potranno fare un tampone. Le persone sintomatiche dovranno attendere almeno tre giorni dalla scomparsa dei sintomi per verificare la loro guarigione attraverso un test.

Contatti stretti in autosorveglianza

Per chi ha avuto un contatto stretto con un positivo al Covid, spiega il decreto, “è applicato il regime dell’autosorveglianza, consistente nell’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo Ffp2, al chiuso o in presenza di assembramenti fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto con un contagiato”. Alla prima comparsa dei sintomi, inoltre, bisogna “effettuare un test antigenico rapido o molecolare, anche presso centri privati abilitati”. Se dopo cinque giorni si è ancora sintomatici il tampone va ripetuto “al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto”.